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GVS – Gruppo di Volontariato Solidarietà.
Congedi lavorativi FAQ.
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È prevista una forma di congedo dal lavoro per il periodo di permanenza all’estero per tutta la durata della pratica dell’adozione?
Il congedo spetta ad entrambi i genitori adottivi ed è di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero. Durante tale congedo non spetta alcuna indennità o retribuzione.
L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero.
È possibile per la madre lavoratrice dipendente usufruire del congedo di maternità?
A riguardo fa fede la data dell’autorizzazione all’ingresso ed alla residenza permanente in Italia rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali. Per tutta la durata del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nell’ultimo mese precedente all’inizio dell’astensione.
Alcuni CCNL (in particolare per il pubblico impiego) contengono disposizioni migliorative, che integrano la quota del 20 per cento non coperta dall’indennità di maternità. I periodi di congedo di maternità sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e nel calcolo della tredicesima mensilità e delle ferie.
È possibile per la madre lavoratrice dipendente usufruire del congedo di maternità anche prima dell’ingresso del minore in italia?
La parte residua del congedo di maternità, che non sia stata fruita antecedentemente all’ingresso del minore in Italia, può essere utilizzata, anche in maniera frazionata, entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.
Il trattamento economico e normativo è quello che si applica al congedo di maternità della lavoratrice dipendente.La lavoratrice può tuttavia scegliere di utilizzare il congedo (senza retribuzione né indennità) di cui al punto G1 per il periodo di permanenza all’estero, e riservare tutto il periodo di congedo di maternità per i mesi successivi all’ingresso del bambino in Italia.
L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero.
Il papà lavoratore dipendente può usufruire del congedo di paternità?
Se l’adozione riguarda due o più minori, la madre o il padre lavoratori dipendenti hanno diritto ad un estensione della durata del congedo di maternità/paternità?
È possibile per i genitori lavoratori dipendente usufruire del congedo parentale?
Entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare ciascun genitore può astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi, elevabile a sette per il padre che ne usufruisca per almeno sei mesi. Complessivamente, il periodo di congedo parentale goduti dai due genitori non può superare i dieci mesi, (undici nel caso in cui il padre ne usufruisca per almeno tre mesi) (in realtà da quando è stato aggiunto consecutivi o frazionati, di fatto il il vincolo dei 3 mesi è stato tolto).
Durante il congedo parentale usufruito entro i primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, il lavoratore/la lavoratrice dipendente hanno diritto ad un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo (sommando la durata dei congedi parentali goduti da entrambi i genitori) di sei mesi. Nel caso in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, l’indennità pari al 30% della retribuzione spetta altresì anche per il rimanente periodo di congedo parentale.
Il lavoratore dipendente che voglia godere del congedo parentale deve presentare la domanda al datore di lavoro ed all’INPS (se si tratta di lavoratori dipendenti privati) con 15 giorni di preavviso, fatta salva l’impossibilità a dare preavviso.
Se l’adozione riguarda due o più minori, la madre e il padre lavoratori dipendenti hanno diritto ad un’estensione del congedo parentale?
È possibile per la madre lavoratrice a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata usufruire del congedo di maternità?
Per avere diritto all’indennità la madre lavoratrice a progetto deve avere maturato almeno tre mesi di contribuzione. L’indennità di maternità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura pari all’80% di 1/365 del reddito utile ai fini contributivi, percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. I periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità di maternità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
Il papà lavoratore a progetto e categorie assimilate iscritto alla gestione separata può usufruire di un congedo di paternità?
I genitori lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata possono godere di congedi parentali?
La madre lavoratrice dipendente ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento?
È possibile per il padre lavoratore dipendente usufruire dei riposi per allattamento?
Se l’adozione riguarda due o più minori, i riposi per allattamento possono essere raddoppiati?
La madre e il padre lavoratori dipendenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro se il bambino si ammala?
Sì , la madre lavoratrice dipendente o, in alternativa, il padre lavoratore dipendente possono astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio adottivo, secondo una serie di ipotesi previste dall’art. 50 del D.Lgs n. 151/2001.Più precisamente, la legge prevede quanto segue, distinguendo i casi in base all’età del minore al momento dell’ingresso in Italia:
minori che all’atto dell’adozione o dell’affidamento non hanno ancora compiuto i sei anni: 1) fino al compimento del sesto anno di età entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie del figlio sulla base della certificazione del pediatra; 2) fino agli otto anni di età, entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno inoltre diritto di astenersi dal lavoro per le malattie del figlio, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno (anno di vita e non anno solare); minori che, al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo, hanno un’età compresa fra i sei e i dodici anni: entro i primi tre anni dall’ingresso, entrambi i genitori, alternativamente tra loro, hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie del figlio, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno. Per fruire dei congedi per la malattia del figlio, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato dal pediatra del servizio sanitario nazionale. I periodi di congedo per la malattia del figlio non comportano retribuzione né indennità alcuna (salve disposizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva), ma la sola conservazione del posto di lavoro. Essi sono peraltro computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
La madre e il padre lavoratori a progetto hanno diritto ad astenersi dal lavoro se il bambino si ammala?
Esiste una tutela al licenziamento anche in caso di maternità/paternità adottiva?
Fonte: [ Commissione Adozioni Internazionali ]
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