Cosa rischia chi compra farmaci da siti internet esteri



Lo sai che? Cosa rischia chi compra farmaci da siti internet esteri.
Lo sai che? Pubblicato il 17 aprile 2014.
L’AUTORE: Andrea Iurato.
> Lo sai che? Pubblicato il 17 aprile 2014.
Ho acquistato da un sito della Nuova Zelanda un farmaco che in Italia sarebbe disponibile solo con ricetta; ho contattato poste italiane per capire perché il pacco fosse ancora in dogana e mi hanno risposto che è in “controllo amministrativo” presso gli uffici della dogana, al che mi sono informato su internet su cosa andavo incontro ma non ho trovato nulla di sicuro. Quali conseguenze legali rischio per l’acquisto effettuato? Sono un privato cittadino, il pacco è per me e la quantità all’interno è la minima ordinabile sul sito (100 compresse).
La legge [1] punisce chiunque importa nel territorio nazionale medicinali senza essere in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia Italiana del Farmaco [2] .
Come abbiamo scritto nell’articolo “ Acquisto di medicinali online per uso personale: non c’è reato ”, è dubbio se questo reato possa essere contestato a chi, senza essere in possesso di autorizzazione, acquista all’estero (anche online) per uso esclusivamente personale.
A tal fine è decisivo chiarire se l’attività di importazione descritta dalla legge sia riconducibile soltanto alle attività finalizzate alla diffusione commerciale o se essa possa ricomprendere anche il semplice acquisto per uso personale .
L’art. 2 d.lgs. n. 219/2006 stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano ai medicinali “destinati ad essere immessi in commercio sul territorio nazionale”: dal che dovrebbe escludersi l’applicabilità ai medicinali immessi in Italia senza finalità commerciali .
Le stesse norme sull’autorizzazione alla produzione e all’importazione [3] indicando la necessità che il richiedente disponga di “ personale qualificato ” e di “mezzi tecnico-industriali conformi”, lasciano intendere che queste norme siano dirette esclusivamente a chi acquista prodotti medicinali per fini industriali o commerciali.
Parimenti una direttiva comunitaria [4] indica fra le proprie finalità la tutela della sanità pubblica e l’eliminazione degli ostacoli agli scambi dei medicinali, dal che dovrebbe escludersene l’applicabilità ai casi in cui l’importazione non sia finalizzata alla diffusione del prodotto al pubblico. Tale argomento è valido anche in riferimento all’importazione da Paesi non membri dell’Unione europea , come la Nuova Zelanda, in quanto la legge non distingue a seconda che l’importazione sia intracomunitaria o meno.
Nonostante non vi sia in giurisprudenza alcun pronunciamento definitivo della Corte di Cassazione , alcuni Tribunali (Bari, Genova) hanno escluso la sussistenza del reato nel caso in cui l’acquisto dei medicinali sia finalizzato esclusivamente all’ uso personale e non alla diffusione in pubblico .
Per quanto riguarda il Suo caso è necessario anzitutto verificare se l’acquisto rientri o meno fra le importazioni finalizzate esclusivamente all’uso personale.
Il quantitativo di 100 compresse , pur non irrilevante, appare comunque non così ingente da fondare una qualche presunzione di importazione per fini commerciali o comunque di diffusione in favore di terzi. Rileva positivamente a tal fine anche quanto da Lei indicato in merito al fatto che tale quantitativo fosse il minimo acquistabile.
Alla luce di quanto riferito, ritengo pertanto che non Le si possa fondatamente contestare il reato [5] .
È quindi assai probabile che all’esito dei controlli doganali, verosimilmente volti a verificare che il contenuto della spedizione non contenga medicinali falsificati o altrimenti non conformi alla normativa vigente e che comunque non si tratti di un acquisto a fini di successiva rivendita, il pacco Le venga spedito senza alcuna conseguenza.
Bisogna pur tuttavia considerare che l’assenza di un definitivo chiarimento da parte della giurisprudenza impone cautela , sicché è comunque possibile che venga iscritto un procedimento penale a Suo carico.
Qualora dovesse ricevere notifica di un atto che La informa dell’avvio o della pendenza di un procedimento a Suo carico è pertanto necessario che Lei si rivolga con urgenza ad un avvocato al fine di definire ed attuare un’efficace e tempestiva strategia difensiva. Benché infatti il reato sia di natura contravvenzionale, la pena non è comunque trascurabile, oscillando fra un minimo di sei mesi di arresto e 10.000 euro di ammenda e un massimo di un anno di arresto e 100.000 euro di ammenda.
[1] Art. 147 del d.lgs. n. 219/2006.
[2] Artt. 50 ss. d.lgs. n. 219/2006.
[4] Dirett. UE 2001/83/CE, di cui il d.lgs. n. 219/2006 costituisce l’attuazione.
[5] Di cui all’art. 147 d.lgs. n. 219/2006.
Autore immagine: 123rf.com.
APPROFONDIMENTI.
13 Set 2013 | di Andrea Iurato.
Acquisto di medicinali online per uso personale: non c’è reato.
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